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N. 91 anno IV, a cura della Camera di
Commercio di Milano e del Centro Estero delle Camere di Commercio
Lombarde
Per
spedire i campioni a potenziali clienti all'estero è possibile utilizzare
tre diverse procedure: il Carnet ATA, la temporanea esportazione con
autorizzazione della dogana e l'esportazione definitiva accompagnata da
fattura pro-forma.
1. Il Carnet ATA viene rilasciato
dalla Camera di Commercio dietro presentazione di garanzia fideiussoria
assicurativa. Il campionario viene contrassegnato dalla dogana che prende
in carico il carnet, che ha validità di un anno ed è utilizzato per una o
più spedizioni all'estero, riducendo al minimo le formalità doganali sia
nel paese di invio che in quello destinatario. Tutte le operazioni
connesse all'utilizzo del Carnet ATA possono essere effettuate dal
titolare del documento o da un suo rappresentante, il cui nominativo deve
risultare nell'apposito spazio della copertina verde; diversamente occorre
una delega scritta. Al contrario, in base alle disposizioni comunitarie in
materia, non necessitano della indicazione sulla copertina i soggetti
abilitati ad esercitare la rappresentanza in dogana. A seguito di un
intervento della Comunità Europea il dipartimento delle dogane ha
modificato le precedenti istruzioni. In conseguenza di ciò il Carnet ATA
rilasciato dalle Camere di Commercio italiane o di altri stati membri può
essere utilizzato per l'esportazione temporanea e la reimportazione delle
merci cui esso si riferisce sia nel caso in cui siano portate al proprio
seguito dal titolare o da un suo rappresentante, sia nel caso in cui le
merci siano spedite con qualsiasi mezzo in un paese per il quale il carnet
è valido. L'esportazione può essere effettuata in una sola volta o in
più riprese: presso la dogana si procederà alle specifiche
identificazioni in relazione alle particolari operazioni di esportazione.
La modifica introdotta riguarda l'obbligatorietà di presentare il
campionario complessivo o parziale col rispettivo volet di esportazione
temporanea e successivamente di reimportazione in occasione di ogni uscita
ed entrata nell'ambito dell'anno di validità del carnet.
2. La
temporanea esportazione è autorizzata dalla dogana direttamente. Il
campionario viene contrassegnato in dogana e la bolletta emessa serve per
una sola uscita e per una o più reimportazioni entro il termine di
validità della bolletta stessa; tuttavia ad ogni entrata nel paese di
destinazione dovranno essere effettuate temporanee importazioni versando
una somma variabile a seconda delle procedure locali. Ovviamente le
procedure di contrassegno del campionario, il riscontro all'atto della
reimportazione e le soste del materiale comportano dei costi sia nel caso
del Carnet ATA che nella temporanea esportazione.
3.
Nell'esportazione definitiva la spedizione è accompagnata da una
fattura pro-forma da invalidare in dogana ai fini della non imponibilità
IVA art. 8 del DPR 633/1972 e dalla derivante formazione dei plafond, in
quanto non si verifica la cessione di proprietà. Si procede quindi ad
inviare i campioni senza nessun'altra formalità e conseguente
costo. Tuttavia al rientro il campionario va assoggettato al pagamento
dei dazi e dell'IVA, a meno che non ci si avvalga della procedura della
reintroduzione in franchigia, senza pagamento del dazio (solitamente si
rinuncia alla franchigia sull'IVA, che non rappresenta un costo, in quanto
non viene scaricata, oppure viene detratta in sede di liquidazione della
bolletta di importazione) a condizione che al momento di tale operazione
venga presentato l'esemplare n. 3 della bolletta di esportazione munito di
attestazione di uscita dal territorio doganale e la fattura di
esportazione vistata dalla dogana. La reintroduzione può essere
effettuata solo dall'esportatore e la merce deve essere riconoscibile come
identica a quella esportata. Nell'ipotesi in cui i beni, inviati
all'estero per possibile vendita siano oggetto di successiva cessione nel
territorio del paese terzo, si emette una fattura esente da IVA art. 7 del
DPR n. 633/72.
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