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Dogane: fisco piu' chiaro

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Disciplinato il diritto di interpello nelle operazioni con l'estero. Si può richiedere all'ufficio competente il parere preventivo sui tributi controversi

Buone notizie per tutti coloro che operano con l'estero e che, in via generale, hanno rapporti con gli uffici doganali: con un decreto ministeriale sono state infatti disciplinate le modalità concrete per l'esercizio da parte del contribuente del diritto di interpello, vale a dire della possibilità di richiedere il parere preventivo agli uffici fiscali in presenza di casi controversi.
Vediamo in concreto qual è la procedura da seguire per ottenere questi interventi da parte degli uffici ed in particolare di quelli doganali.

Viene anzitutto richiesto che l'istanza di interpello riguardi casi concreti in cui sussistono obiettive condizioni di incertezza. L'operatore interessato deve quindi formulare una circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari, sul quale sussistono le citate condizioni di incertezza. L'istanza è quindi personale nel senso che deve riguardare un caso relativo a richiedente e non ad un terzo.

Il contribuente non può porre il quesito su una determinata questione in termini generali, senza rendere noto all'amministrazione il proprio caso concreto da risolvere e a cui riferire necessariamente l'interpello. Ad esempio, non ci si può limitare a chiedere, in astratto, se un'operazione doganale sia corretto farla in un determinato modo, ma è necessario far riferimento alla propria e specifica operazione che deve essere effettuata e quindi occorre esplicitare il concreto interesse a dirimere il dubbio.

Per le questioni che riguardano problematiche e tributi doganali l'istanza deve essere:
¡ indirizzata alla direzione compartimentale dell'Agenzia delle Dogane, nel cui ambito opera l'ufficio doganale competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello;
¡ inviata per posta con raccomandata a/r o mediante consegna diretta.
Se l'ufficio destinatario dell'istanza ritiene di non essere competente dovrà inviarla con tempestività a quello competente avvisando della circostanza il contribuente.

In dettaglio l'istanza deve contenere:
a. l'indicazione dei dati identificativi del contribuente o del suo rappresentante legale, con l'indicazione del proprio domicilio o dell'eventuale domiciliatario per le comunicazioni da parte dell'ufficio (anche eventuali recapiti di telefax o recapiti telematici);
b. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
c. la sottoscrizione del contribuente o del suo rappresentante legale;
d. la copia della documentazione (da presentare in allegato), rilevante ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie (con riserva da parte dell'ufficio tributario di richiedere l'originale);
e. l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento e della soluzione interpretativa che il contribuente intende adottare.

Una volta verificata la presenza di dati ed elementi che devono essere contenuti nell'istanza, pena l'inammissibilità, l'amministrazione dovrà accertarsi di essere effettivamente in possesso di eventuale documentazione citata nell'istanza ma non allegata.
Sempre in tema di documentazione si ricorda anche la possibilità per l'amministrazione di richiedere per una sola volta un'integrazione.
Entrando nel merito dell'istanza, l'ufficio deve valutare se nel caso prospettato ricorrano effettivamente le condizioni di incertezza richieste dalla norma. Si ritiene che in concreto questa circostanza non ricorra solo in presenza di circolari, risoluzioni, istruzioni o note che hanno risolto fattispecie analoghe che siano a conoscenza del contribuente tramite il sito Internet delle Finanze. In questa ipotesi l'amministrazione deve:
¡ verificare l'attuale disponibilità del chiarimento sul sito;
¡ comunicare al contribuente l'inammissibilità dell'istanza con l'indicazione degli estremi della circolare o della risoluzione. Qualora non si sia in presenza di fattispecie già risolte dall'amministrazione, entro 120 giorni dalla ricezione l'ufficio cui è pervenuta l'istanza potrà:
1. non condividere la soluzione esposta; in questo caso deve fornire risposta scritta e motivata da notificare al contribuente mediante raccomandata a/r ovvero in via telematica;
2. concordare con la soluzione prospettata dal contribuente; in questo caso può rispondere esprimendo la propria conformità alla soluzione prospettata o far formare il silenzio assenso (120 giorni dalla ricezione dell'istanza).


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