Home  Chi siamo  Consulenza  Links

Mercati esteri   Diritto internazionale   Speciale tessile-calzature   Trasporti e logistica   Dogane   Fisco e contenzioso

Informazione tariffaria vincolante

Torna all'indice di questa sezione
Google
Web
euroinforma.it
diritto-internazionale.com
formazioneeuropa.org
Fonte: Il doganalista

 Scopo e normativa

L'istituto delle Informazioni Tariffarie Vincolanti (I.T.V.) rappresenta uno strumento che permette agli operatori, sia nazionali che esteri, di rivolgere all'Amministrazione Finanziaria un quesito su un prodotto di difficile classifazione, prima di importarlo o esportarlo.
Poiché spesso la classificazione delle merci presenta delle perplessità, specialmente per certi prodotti di nuove tecnologie, questo sistema può garantire un'esatta indicazione del codice tariffario, evitando così le sanzioni amministrative previste per una errata classificazione.
Il parere dell'autorità doganale è vincolante per sei anni.
L'istituto è regolato solo dalla normativa comunitaria ed in particolare dall'articolo  12  del  Regolamento  CEE

numero 2913/92 del 12.10.1992 (Codice Doganale Comunitario) e dagli articoli dal 5 al 14 del Regolamento CEE n. 2454/93 del 02.07.1993 (disposizioni d'applicazione del C.D.C. abbreviate in D.A.C.), come modificati dai Reg. CE n. 12/97 e n. 1602/2000. La materia è stata poi semplificata dall'Amministrazione delle Dogane italiane con le circolari n. 118/D (prot. N. 1772/IV/S.D.) del 18.04.1995 e n. 152/D (prot. N. 7488/C.I./XIII) del 15.06/1998.
E' altresì possibile consultare i “pareri di classificazione”, periodicamente emessi dal Consiglio di Cooperazione Doganale, per mezzo dei quali è possibile anche orientarsi nella classificazione di prodotti analoghi a quelli specificamente trattati dai predetti “pareri”.

Limitazioni

In base alle suddette norme chiunque ne abbia interesse può inoltrare la richiesta all'Autorità Doganale competente. La risposta avrà validità per sei anni, salvo richiesta di proroga, ed in tale periodo sarà vincolante per tutte le dogane comunitarie (v. articolo 12 comma 4 C.D.C.), se l'operatore ne chiederà l'applicazione nella dichiarazione doganale. Nel caso in cui invece l'operatore non la consideri attendibile non ha l'obbligo di dichiararla e di richiederne l'applicazione. Ovviamente in questo caso sarà però la dogana a tenerne conto di fatto anche se giuridicamente non potrà invocarla.
E' interessante notare a tal proposito che si tratta di un parere (e non di una decisione) vincolante solo per la dogana, in quanto organo della stessa Amministrazione che l'ha emessa. Un'altra limitazione a dir poco curiosa, stabilita dall'articolo 10 comma 5 del D.A.C., è che la dogana ha l'obbligo di riconoscere la classifica certificata con I.T.V.   solo   per   il   titolare   che   l'ha

richiesta ed ottenuta, il che teoricamente significa che il medesimo prodotto può essere classificato dalla medesima dogana in maniera diversa a seconda del soggetto che dichiara la merce.
Malgrado ciò tutte le I.T.V. rilasciate sono utili come supporto per determinare la classifica dei prodotti nei casi dubbi. La U.E. le raggruppa in un enorme database completo delle immagini dei prodotti, il Tesaurus, la cui interrogazione telematica è però riservata solo alle dogane, che riscono ad accedervi in casi molto limitati (v. la circolare n. 152/D succitata), mentre è preclusa ai privati, che in proposito si devono pertanto arrangiare come meglio possono.
Non è possibile utilizzare la normativa di cui sopra al fine di risolvere una controversia doganale in corso. Infatti l'I.T.V. può essere richiesta solo per merce ancora da importare o esportare, mentre non è consentito ricorrervi in caso di operazione doganale già avvenuta.

Modalità di richiesta e di ottenimento

La richiesta deve essere formulata per iscritto ed indirizzata all'autorità doganale competente dello stato membro o degli stati membri in cui l'I.T.V. deve essere utilizzata, oppure all'autorità doganale competente dello stato membro in cui è stabilito il richiedente (v. articolo 6 del D.A.C.).
Per l'Italia l'ufficio competente è "l'Agenzia delle Dogane, area gestione tributi e rapporti con gli utenti, Ufficio Applicazione Tributi – via Mario Carucci, 71 – 00143 Roma", al quale la richiesta deve essere indirizzata, presentandola però tramite la circoscrizione doganale presso cui presumibilmente avverrà l'operazione doganale. Quest'ultima deve trasmetterla al suddetto ufficio corredandola di un proprio parere non vincolante sulla classifica. La richiesta va presentata per ogni prodotto, accludendo il formulario debitamente compilato riportato nell'allegato 1/ter al D.A.C. L'istanza deve contenere i seguenti dati:
a. nome ed indirizzo del titolare;
b. nome ed indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;
c. il tipo di nomenclatura doganale nella quale si richiede di conoscere la classifica (Sistema Armonizzato a sei cifre, Nomenclatura Combinata a otto cifre, TARIC a dieci cifre);
d. descrizione dettagliata del prodotto, ai fini della classificazione doganale;
e. composizione della merce e metodi di analisi eventualmente utilizzati per la sua determinazione, qualora siano determinanti per la sua classificazione;
f. fornitura, sotto forma di allegati, di campioni, fotografie, schemi, cataloghi, relazioni           tecniche       o        altra

documentazione idonea;
g. classificazione che si ritiene attendibile;
h. disponibilità a fornire, se richiesta, una traduzione della documentazione presentata nella lingua ufficiale dello stato membro interessato;
i. indicazione degli elementi di informazione da considerare riservati;
j. indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, esistono altre I.T.V. per una merce identica o simile;
k. accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione.
L'articolo 7 del D.A.C. stabilisce che l'I.T.V. deve essere comunicata al richiedente il più rapidamente possibile ed aggiunge che se entro tre mesi dalla presentazione della domanda l'I.T.V. non è ancora stata emessa, l'ufficio deve comunicare all'interessato i motivi del ritardo ed il termine entro il quale ritiene di potergli comunicare l'informazione.
In caso di divergenza tra due o più I.T.V. l'interessato può presentare istanza all'ufficio centrale dell'Agenzia delle Dogane, il quale rappresenterà la questione ai competenti uffici della Commissione comunitaria, che provvederanno a risolverla entro il secondo mese successivo (v. articolo 9 del D.A.C.).
Nel caso di dissenso da parte dell'interessato su una I.T.V. ricevuta, la normativa non prevede possibilità di ricorso, poiché non si tratta di una decisione ma di un parere dell'Autorità Doganale, che la parte dissenziente può contestare semplicemente evitando di richiederne l'applicazione.


©2004 AMIteam communication