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Fonte: Il doganalista
Scopo e normativa
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L'istituto
delle Informazioni Tariffarie Vincolanti (I.T.V.) rappresenta uno
strumento che permette agli operatori, sia nazionali che esteri,
di rivolgere all'Amministrazione Finanziaria
un quesito su un prodotto di difficile classifazione, prima di
importarlo o esportarlo. Poiché spesso la
classificazione delle merci presenta delle perplessità,
specialmente per certi prodotti di nuove tecnologie, questo
sistema può garantire un'esatta indicazione del codice
tariffario, evitando così le sanzioni amministrative
previste per una errata classificazione. Il parere
dell'autorità doganale è vincolante per sei
anni. L'istituto è regolato solo dalla normativa
comunitaria ed in particolare dall'articolo 12 del Regolamento CEE
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numero 2913/92 del 12.10.1992
(Codice Doganale Comunitario) e dagli articoli dal 5 al 14 del
Regolamento CEE n. 2454/93 del 02.07.1993 (disposizioni
d'applicazione del C.D.C. abbreviate in D.A.C.), come modificati
dai Reg. CE n. 12/97 e n. 1602/2000. La materia è stata poi
semplificata dall'Amministrazione delle Dogane italiane con le
circolari n. 118/D (prot. N. 1772/IV/S.D.) del 18.04.1995 e n.
152/D (prot. N. 7488/C.I./XIII) del 15.06/1998. E'
altresì possibile consultare i pareri di classificazione,
periodicamente emessi dal Consiglio di Cooperazione Doganale, per
mezzo dei quali è possibile anche orientarsi nella
classificazione di prodotti analoghi a quelli specificamente
trattati dai predetti pareri.
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Limitazioni
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In
base alle suddette norme chiunque ne abbia interesse può
inoltrare la richiesta all'Autorità Doganale competente. La
risposta avrà validità per sei anni, salvo richiesta
di proroga, ed in tale periodo sarà vincolante per tutte le
dogane comunitarie (v. articolo 12 comma 4 C.D.C.), se l'operatore
ne chiederà l'applicazione nella dichiarazione doganale.
Nel caso in cui invece l'operatore non la consideri attendibile
non ha l'obbligo di dichiararla e di richiederne l'applicazione.
Ovviamente in questo caso sarà però la dogana a
tenerne conto di fatto anche se giuridicamente non potrà
invocarla. E' interessante notare a tal proposito che si tratta
di un parere (e non di una decisione) vincolante solo per la
dogana, in quanto organo della stessa Amministrazione che l'ha
emessa. Un'altra limitazione a dir poco curiosa, stabilita
dall'articolo 10 comma 5 del D.A.C., è che la dogana ha
l'obbligo di riconoscere la classifica certificata con I.T.V. solo
per il titolare che l'ha
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richiesta ed ottenuta, il che
teoricamente significa che il medesimo prodotto può essere
classificato dalla medesima dogana in maniera diversa a seconda
del soggetto che dichiara la merce. Malgrado ciò tutte
le I.T.V. rilasciate sono utili come supporto per determinare la
classifica dei prodotti nei casi dubbi. La U.E. le raggruppa in un
enorme database completo delle immagini dei prodotti, il Tesaurus,
la cui interrogazione telematica è però riservata
solo alle dogane, che riscono ad accedervi in casi molto limitati
(v. la circolare n. 152/D succitata), mentre è preclusa ai
privati, che in proposito si devono pertanto arrangiare come
meglio possono. Non è possibile utilizzare la normativa
di cui sopra al fine di risolvere una controversia doganale in
corso. Infatti l'I.T.V. può essere richiesta solo per merce
ancora da importare o esportare, mentre non è consentito
ricorrervi in caso di operazione doganale già avvenuta.
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Modalità di richiesta e di ottenimento
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La
richiesta deve essere formulata per iscritto ed indirizzata
all'autorità doganale competente dello stato membro o degli
stati membri in cui l'I.T.V. deve essere utilizzata, oppure
all'autorità doganale competente dello stato membro in cui
è stabilito il richiedente (v. articolo 6 del D.A.C.). Per
l'Italia l'ufficio competente è "l'Agenzia delle
Dogane, area gestione tributi e rapporti con gli utenti, Ufficio
Applicazione Tributi via Mario Carucci, 71 00143
Roma", al quale la richiesta deve essere indirizzata,
presentandola però tramite la circoscrizione doganale
presso cui presumibilmente avverrà l'operazione doganale.
Quest'ultima deve trasmetterla al suddetto ufficio corredandola di
un proprio parere non vincolante sulla classifica. La richiesta va
presentata per ogni prodotto, accludendo il formulario debitamente
compilato riportato nell'allegato 1/ter al D.A.C. L'istanza deve
contenere i seguenti dati: a. nome ed indirizzo del
titolare; b. nome ed indirizzo del richiedente nel caso
in cui questi non sia il titolare; c. il tipo di
nomenclatura doganale nella quale si richiede di conoscere la
classifica (Sistema Armonizzato a sei cifre, Nomenclatura
Combinata a otto cifre, TARIC a dieci cifre); d.
descrizione dettagliata del prodotto, ai fini della
classificazione doganale; e. composizione della merce e
metodi di analisi eventualmente utilizzati per la sua
determinazione, qualora siano determinanti per la sua
classificazione; f. fornitura, sotto forma di allegati,
di campioni, fotografie, schemi, cataloghi, relazioni
tecniche o altra
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documentazione idonea; g.
classificazione che si ritiene attendibile; h.
disponibilità a fornire, se richiesta, una traduzione della
documentazione presentata nella lingua ufficiale dello stato
membro interessato; i. indicazione degli elementi di
informazione da considerare riservati; j. indicazione da
parte del richiedente se, per quanto gli risulta, esistono altre
I.T.V. per una merce identica o simile; k. accettazione
che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della
Commissione. L'articolo 7 del D.A.C. stabilisce che l'I.T.V.
deve essere comunicata al richiedente il più rapidamente
possibile ed aggiunge che se entro tre mesi dalla presentazione
della domanda l'I.T.V. non è ancora stata emessa, l'ufficio
deve comunicare all'interessato i motivi del ritardo ed il termine
entro il quale ritiene di potergli comunicare l'informazione. In
caso di divergenza tra due o più I.T.V. l'interessato può
presentare istanza all'ufficio centrale dell'Agenzia delle Dogane,
il quale rappresenterà la questione ai competenti uffici
della Commissione comunitaria, che provvederanno a risolverla
entro il secondo mese successivo (v. articolo 9 del D.A.C.). Nel
caso di dissenso da parte dell'interessato su una I.T.V. ricevuta,
la normativa non prevede possibilità di ricorso, poiché
non si tratta di una decisione ma di un parere dell'Autorità
Doganale, che la parte dissenziente può contestare
semplicemente evitando di richiederne l'applicazione.
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