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E la competenza sull'Iva non ammette eccezioni

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Fonte: Il Sole 24 Ore

 

L'imposta sul valore aggiunto è nata una e trina. Una in quanto la sua stessa giustificazione razionale non può che farsi risalire ad un unico concetto; trina in quanto la sua disciplina è stata sempre differenziata per le operazioni interne, per quelle connesse all'imposta sugli spettacoli e per le importazioni.
Per quanto concerne le importazioni, il rinvio all'applicabilità della legge doganale, contenuto nell'articolo 70 del decreto sull'Iva, è piuttosto complesso perché concerne sia gli illeciti amministrativi sia i reati; a differenza di quanto avviene per l'imposta sugli spettacoli, che non prevede sanzioni penali.
Ciò significa che se la violazione doganale costituisce delitto (di contrabbando) anche la violazione all'Iva si eleva a tale livello, generando problemi applicativi di non agevole soluzione.
La legge finanziaria ha parzialmente modificato il quadro normativo. Infatti prima  della  modifica rientravano  nella

competenza delle commissioni tributarie le controversie concernenti l'imposta sul valore aggiunto, tranne i casi di cui all'art. 70 del DPR 633/72 ed i casi in cui l'imposta è riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli.
Secondo la nuova scrittura della legge sul contenzioso tributario, le commissioni acquisiscono la competenza su tutta l'Iva, senza eccezioni.
Per quanto concerne la connessione con l'imposta sugli spettacoli, la razionalità del cambiamento è evidente, essendo mutata anche la competenza a giudicare le liti concernenti la citata imposta.
Per la connessione con i dazi doganali, occorre precisare che la competenza delle commissioni non può che concernere le controversie sul tributo e sulle relative sanzioni amministrative. Ma se il fatto per cui si procede costituisce contrabbando, a norma della legge doganale, anche la connessa violazione all'Iva è considerata delitto.


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