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L'imposta sul valore aggiunto è nata una e trina.
Una in quanto la sua stessa giustificazione razionale non può che
farsi risalire ad un unico concetto; trina in quanto la sua
disciplina è stata sempre differenziata per le operazioni interne,
per quelle connesse all'imposta sugli spettacoli e per le
importazioni. Per quanto concerne le importazioni, il rinvio
all'applicabilità della legge doganale, contenuto nell'articolo 70
del decreto sull'Iva, è piuttosto complesso perché concerne sia gli
illeciti amministrativi sia i reati; a differenza di quanto avviene
per l'imposta sugli spettacoli, che non prevede sanzioni
penali. Ciò significa che se la violazione doganale costituisce
delitto (di contrabbando) anche la violazione all'Iva si eleva a
tale livello, generando problemi applicativi di non agevole
soluzione. La legge finanziaria ha parzialmente modificato il
quadro normativo. Infatti prima della modifica
rientravano nella |
competenza delle commissioni tributarie le
controversie concernenti l'imposta sul valore aggiunto, tranne i
casi di cui all'art. 70 del DPR 633/72 ed i casi in cui l'imposta è
riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli. Secondo la
nuova scrittura della legge sul contenzioso tributario, le
commissioni acquisiscono la competenza su tutta l'Iva, senza
eccezioni. Per quanto concerne la connessione con l'imposta
sugli spettacoli, la razionalità del cambiamento è evidente, essendo
mutata anche la competenza a giudicare le liti concernenti la citata
imposta. Per la connessione con i dazi doganali, occorre
precisare che la competenza delle commissioni non può che concernere
le controversie sul tributo e sulle relative sanzioni
amministrative. Ma se il fatto per cui si procede costituisce
contrabbando, a norma della legge doganale, anche la connessa
violazione all'Iva è considerata
delitto. |