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Iva e Ue: le nuove regole 

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Fonte: CSD

 

L'integrazione del mercato unico europeo e la propensione commerciale verso l'estero delle imprese comunitarie portano gli operatori commerciali a confrontarsi con le normative fiscali degli altri stati. La situazione si complica quando il soggetto nazionale deve assumere una vera e propria posizione fiscale Iva ed assolvere gli adempimenti imposti dalle leggi locali.
La direttiva 2000/65/Ce del 17 ottobre 2000, che doveva entrare in vigore il 1 gennaio scorso, ha cercato di porre rimedio a questa situazione e di uniformare le norme dei paesi UE, cancellando l'obbligo di nomina del rappresentante fiscale.
Tuttavia la direttiva non è stata ancora recepita in tutti gli Stati. In Francia la disciplina è stata introdotta con l'approvazione della legge finanziaria 2001; in Germania, Finlandia, Paesi Bassi e altri stati la direttiva era già operativa prima del 31 dicembre 2001; mentre in tutti gli altri paesi UE è stata recepita in tempo utile per la sua applicazione già dal 1 gennaio di quest'anno. In Italia il provvedimento di ricezione della direttiva sarà esaminato nei prossimi giorni dal Consiglio dei ministri.

Il provvedimento dovrebbe modificare sia il DPR 633/72 sull'Iva, sia il decreto legge 331/93 contenente il regime provvisorio degli scambi intracomunitari. In particolare per quanto riguarda il DPR 633/72 dovrebbero essere modificati gli articoli 17, 38-ter e 40 e dovrebbe essere inserito il nuovo articolo 35-ter; per quanto riguarda invece il DL 331/93 saranno modificati gli articoli 44 e 50-bis.
La direttiva ha altresì modificato la VI direttiva Iva 77/388/Ce nella parte che riguarda la determinazione del debitore di imposta nel regime interno. In base ai principi stabiliti dall'articolo 7 comma 3 del DPR 633/72, soggetto passivo di imposta è in via generale un operatore residente nel territorio dello stato; un soggetto cioè avente in Italia la residenza, il domicilio o una stabile organizzazione. Quando il soggetto non è residente o domiciliato in Italia e non abbia una stabile organizzazione, le regole cambiano e vanno rispettate le disposizione che seguono.

Innanzitutto sarà possibile l'identificazione diretta attraverso l'intoduzione dell'istituto della "identificazione Iva" che consente ad un residente nella UE o in un altro paese extracomunitario con il quale esista un rapporto di reciproca assistenza, di identificarsi direttamente, con un numero di partita Iva, qualora effettui operazioni imponibili in Italia. L'identificazione sarà obbligatoria quando il non residente effettua nel territorio dello stato cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di soggetti che agiscono in qualità di privati consumatori: ciò è necessario perché non è consentito al privato assolvere l'imposta direttamente all'Erario.

In alternativa all'identificazione Iva il non residente ha la facotà di nominare il rappresentante fiscale. Questa possibilità è l'unica prevista per i residenti fuori della UE, non esistendo attualmente accordi specifici di reciproca assistenza per le imposte indirette. Secondo le nuove disposizioni, dovrebbe essere previsto che il rappresentante fiscale possa essere nominato anche se il non residente possiede in Italia una stabile organizzazione, nel caso in cui le operazioni per le quali viene nominato il rappresentante non siano effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni.
Per quanto riguarda la responsabilità nei confronti del Fisco italiano potrebbe essere più utile l'identificazione diretta anziché la nomina del rappresentante, che prevede una responsabilità solidale da parte del soggetto nazionale che acquisisce la figura di rappresentante.


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