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La rappresentanza fiscale nel commercio on-line

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Fonte: CSD

 

Identificazione in uno Stato membro per operatori extra-UE

L'attuale legislazione comunitaria, che individua quale persona soggetta ad Iva l'operatore che effettua transazioni tassabili, conferisce agli Stati membri, nel caso in cui questo operatore non sia residente nello Stato membro nel quale le transazioni sono effettuate, la possibilità sia di richiedere la nomina di un rappresentante fiscale, sia di rendere il cliente tassabile soggetto all'imposta al posto del fornitore.
I problemi finora sorti e che hanno bloccato l'approvazione di specifiche regole Iva in materia di vendite di beni digitali erano dovuti al fatto che non si riusciva a trovare un accordo per le regole da applicare in caso di transazione "online" effettuata da operatore senza stabile organizzazione all'interno della Comunità Europea nei confronti del consumatore finale comunitario. In questo caso infatti l'operatore extracomunitario, sulla base della summenzionata legislazione, aveva l'obbligo di tassare l'operazione identificandosi in ciascuno Stato membro in cui si realizzava la prestazione di servizio.
Per ovviare a questi ostacoli è stata redatta una direttiva contenente delle nuove regole per questo tipo di commercio, la cui entrata in vigore  garantirà un efficace sistema di controllo che attualmente è quasi completamente assente.
Le nuove regole prevodono che il prestatore extra UE si identifichi in uno Stato membro, scegliendo lo Stato di identificazione  in base  al  luogo  in cui

viene realizzata la prima operazione tassabile.
La direttiva sancisce a carico del prestatore extracomunitario l'obbligo della conservazione di tutti i dati relativi alle transazioni online effettuate per un periodo di dieci anni, a disposizione degli organi delle amministrazioni finanziarie degli Stati membri. Le prestazioni realizzate dallo Stato di identificazione verso il consumatore finale stabilito in altro Stato membro dovranno essere documentate con fatture, addebitando al cliente l'Iva prevista nello Stato di consumo.
Sull'operatore incombe anche l'obbligo della presentazione trimestrale, entro il 20 del mese successivo al trimestre, di una dichiarazione indicante, distintamente per ogni stato membro, l'ammontare dell'operazione e l'imposta applicata e provvederà al versamento dell'Iva corrispondente allo Stato di identificazione.
Lo Stato che provvede all'incasso dell'imposta dovrà successivamente riaccreditare ai singoli stati membri l'imposta riscossa ed invierà ad essi i dati della dichiarazione di interesse del singolo stato.
Allo Stato di consumo spetta la facoltà di effettuare tutti i controlli ed i riscontri diretti presso l'operatore. Facoltà prevista anche per gli altri Stati membri, ai quali è riconosciuta la possibilità di scambiarsi in tempo reale una serie di informazioni mediante il sistema "Vies", che consente di controllare l'identificazione dei soggetti non comunitari.

  


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