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L'attuale legislazione comunitaria, che individua
quale persona soggetta ad Iva l'operatore che effettua transazioni
tassabili, conferisce agli Stati membri, nel caso in cui questo
operatore non sia residente nello Stato membro nel quale le
transazioni sono effettuate, la possibilità sia di richiedere la
nomina di un rappresentante fiscale, sia di rendere il cliente
tassabile soggetto all'imposta al posto del fornitore. I problemi
finora sorti e che hanno bloccato l'approvazione di specifiche
regole Iva in materia di vendite di beni digitali erano dovuti al
fatto che non si riusciva a trovare un accordo per le regole da
applicare in caso di transazione "online" effettuata da operatore
senza stabile organizzazione all'interno della Comunità Europea nei
confronti del consumatore finale comunitario. In questo caso infatti
l'operatore extracomunitario, sulla base della summenzionata
legislazione, aveva l'obbligo di tassare l'operazione
identificandosi in ciascuno Stato membro in cui si realizzava la
prestazione di servizio. Per ovviare a questi ostacoli è stata
redatta una direttiva contenente delle nuove regole per questo tipo
di commercio, la cui entrata in vigore garantirà un efficace sistema di controllo che attualmente è
quasi completamente assente. Le nuove regole prevodono che il
prestatore extra UE si identifichi in uno Stato membro, scegliendo
lo Stato di identificazione in base
al luogo in cui |
viene realizzata la prima operazione
tassabile. La direttiva sancisce a carico del prestatore
extracomunitario l'obbligo della conservazione di tutti i dati
relativi alle transazioni online effettuate per un periodo di dieci
anni, a disposizione degli organi delle amministrazioni finanziarie
degli Stati membri. Le prestazioni realizzate dallo Stato di
identificazione verso il consumatore finale stabilito in altro Stato
membro dovranno essere documentate con fatture, addebitando al
cliente l'Iva prevista nello Stato di consumo. Sull'operatore
incombe anche l'obbligo della presentazione trimestrale, entro il 20
del mese successivo al trimestre, di una dichiarazione indicante,
distintamente per ogni stato membro, l'ammontare dell'operazione e
l'imposta applicata e provvederà al versamento dell'Iva
corrispondente allo Stato di identificazione. Lo Stato che
provvede all'incasso dell'imposta dovrà successivamente
riaccreditare ai singoli stati membri l'imposta riscossa ed invierà
ad essi i dati della dichiarazione di interesse del singolo
stato. Allo Stato di consumo spetta la facoltà di effettuare
tutti i controlli ed i riscontri diretti presso l'operatore. Facoltà
prevista anche per gli altri Stati membri, ai quali è riconosciuta
la possibilità di scambiarsi in tempo reale una serie di
informazioni mediante il sistema "Vies", che consente di controllare
l'identificazione dei soggetti non
comunitari. |